Whistleblowing
Amministrazione trasparente
Rendere l'Amministrazione aperta e accessibile al cittadino, è questa la filosofia che ispira il decreto legislativo 33/2013. Questa sezione è a cura del responsabile della Trasparenza
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Whistleblowing
Ultimo aggiornamento della pagina: 17/10/2023
Il whistleblowing, come si ricava dall’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne detta la disciplina, si concretizza in una procedura che consente ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare, nell’esclusivo interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione.
Le dette tutele si estrinsecano nel garantire che l’identità del segnalante, senza il suo consenso, non possa essere in nessun caso rivelata e che il medesimo non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
L’istituzione del sistema di segnalazione risponde all’esigenza di favorire l’emersione di fenomeni di mala gestio che dovessero verificarsi nell’ambito dell’apparato amministrativo della Giustizia Amministrativa, nell’ottica di assicurare, quanto più possibile, un’azione amministrativa efficiente e imparziale.
Provvedimento autorizzativo
Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del regolamento sulla disciplina del whistleblowing, stabilisce la data di operatività del sistema di segnalazione e l’indirizzo internet a cui collegarsi per accedere al sistema.
Il presente regolamento disciplina le attività concernenti la ricezione e la gestione della segnalazione di illeciti attribuibili al personale amministrativo della Giustizi Amministrativa, ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indicando, in particolare, i soggetti abilitati a fare la segnalazione, i contenuti di quest’ultima, e le attività attraverso cui il RPCT provvede a processare le segnalazioni pervenute.
Applicativo di segnalazione
È stato predisposto un apposito applicativo per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente – delle segnalazioni di illeciti . Detto applicativo consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti, nonché la possibilità per il RPCT di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità.
Quest’ultima e i contenuti delle segnalazioni, infatti, sono criptati con strumenti di crittografia, e il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite l'applicativo.
Tutte le segnalazioni saranno esaminate dal RPCT e, solo nel caso in cui ne ricorra la necessità, il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”).
Accedi all'applicativo per effettuare una segnalazione di Whistleblowing.