Amministrazione trasparente

Rendere l'Amministrazione aperta e accessibile al cittadino, è questa la filosofia che ispira il decreto legislativo 33/2013. Questa sezione è a cura del responsabile della Trasparenza

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Ultimo aggiornamento della pagina: 02/10/2018

La disciplina in materia di accesso civico prevede che in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente possa presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
È anche previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame solo laddove l’accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013
La normativa prevede altresì che si possa impugnare la decisione dell’amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale. (art. 5 D-Lgs. n. 33/2013)